Ai fini dell'applicazione I.C.I. , sono rivalutati:
- le vigenti RENDITE CATASTALI URBANE del 5%
come disposto dall' art. 3, comma 48, legge 662/96.
ALIQUOTE
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TIPOLOGIA IMMOBILE
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ANNO
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2010 |
2011 |
| ABITAZIONE PRINCIPALE |
5,00 |
5,00 |
| ALTRI FABBRICATI |
5,00 |
5,00 |
| AREE FABBRICABILI |
5,00 |
5,00 |
| TERRENI AGRICOLI |
ESENTI |
DENUNCE DI VARIAZIONE
Le variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare nell'anno 2010, devono essere dichiarate esclusivamente per gli immobili posseduti (fabbricati, aree fabbricabili) per i quali:
-
si ha diritto a riduzione d'imposta;
-
hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o esenzione dall' I.C.I.
-
hanno cambiato caratteristiche ( da terreno agricolo ad area fabbricabile o viceversa; da area fabbricabile a fabbricato urbano; da abitazione principale a non principale o viceversa).
DICHIARAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze sono escluse dal pagamento dell'imposta dovuta, ad eccezione de quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. ( D.L. 21/05/2008 - art. 1, 2 e 3 ) per i quali si applica la detrazione di ?. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente al numero dei soggetti passivi per cui tale destinazione si verifica.
Sono altresì equiparate ad abitazioni principali:
-
le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai aprenti in linea retta, ascendenti o discendenti entro il secondo grado;
-
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di degenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
SCADENZE
dal 1 giugno al 30 settembre 2011
- presentazione delle nuove denunce;
- presentazione delle denunce di variazione intervenute ai fini
dell'imposta nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
dal 1 giugno al 16 giugno 2011
- versamento acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
dal 1 dicembre al 16 dicembre 2011
- saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2011 utilizzando le aliquote del corrente anno.
N.B.: L'intera imposta (acconto piu' saldo) può comunque essere
versata, dal 1 al 16 giugno, utilizzando le aliquote per l'anno
2011.
AVVERTENZE
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando:
- il c/c postale n. 15894959 intestato a Comune di Milo - Servizio di Tesoreria.
- il modello F24.
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